Risarcimento lesioni: obbligo del giudice di motivare il calcolo. Cassazione Civile Sezione III 10 ottobre 2014 n. 21396. La liquidazione del danno alla salute deve contemplare nella motivazione tre elementi: il valore monetario di base del punto, il coefficiente di abbattimento in funzione dell’età della vittima, le ragioni per le quali ha ritenuto di variare o meno il risarcimento standard. Diversamente, la motivazione si atteggia ad un simulacro della stessa, non potendo “sbiadirsi in un responso oracolare» né svilirsi a “frettoloso calcolo ragionieristico”. Pertanto, il giudice deve, per assicurare un trattamento giusto, spiegare qualè la tabella, i criteri ispiratori e le modalità di calcolo: bisogna rendere comprensibile l’iter logico, giuridico e matematico seguito nella decisione.
Avv. Carmine Lattarulo