Cassazione Civile Sezione I 5 agosto 2024 n. 21947: la circostanza che la fase dell’istruttoria nel giudizio di responsabilità erariale non richieda obbligatoriamente il patrocinio tecnico non può essere ritenuta per tale ragione idonea ad escludere l’ammissibilità del rimborso delle relative spese, dovendosi valutare la capacità dell’interessato di difendersi personalmente anche in relazione alle competenze tecnico-giuridiche di cui dispone.
La questione.
Un dipendente può ottenere il diritto alla ripetizione delle spese legali da questi sostenute in ambito di processo inerente responsabilità erariale?
La decisione.
La Cassazione si rifà all’orientamento univoco (Cassazione Civile Sezioni Unite 06.07.2015 n. 13861), secondo il quale il pubblico funzionario ingiustamente accusato per fatti inerenti a compiti e responsabilità dell’ufficio ha diritto, ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 67 del 1997, al rimborso delle spese sostenute per la sua difesa, la cui entità va riconosciuta nei limiti dello “strettamente necessario” secondo il parere di congruità, di natura consultiva, dell’Avvocatura erariale, il quale, nella prospettiva di un contemperamento tra le esigenze di salvaguardia della spesa pubblica e di protezione del dipendente, non può limitarsi ad una applicazione pedissequa delle tariffe forensi, ancorata ai minimi tariffari, né mirare a tenere indenne da ogni costo l’interessato, ma, nel valutare le necessità difensive del funzionario in relazione alle accuse mosse ed ai rischi del processo, nonché la conformità della parcella del difensore alla tariffa professionale o ai parametri vigenti, deve considerare ogni elemento nel rispetto di principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione.
Nell’enunciare il predetto principio, le Sezioni Unite avevano ritenuto improponibile un’equiparazione tra il debito di protezione del dipendente, posto a carico dello Stato, e quello del cliente verso il professionista, il quale risponde al soggettivo andamento da lui impresso al rapporto professionale, di cui non può farsi carico l’Amministrazione, venendo altrimenti meno qualsiasi rilevanza pubblicistica della spesa e dei relativi doveri di governo. Hanno quindi affermato che “nel formulare il parere, l’Avvocatura non può avere quale riferimento esclusivo né… l’interesse del dipendente a risultare sempre e in ogni caso indenne da ogni costo difensivo, né quello della Amministrazione a minimizzare la spesa, poiché il parere deve essere reso in termini di congruità”, ma deve ispirarsi ai principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione, valutando “sia le necessità difensive del funzionario, in relazione alle accuse che gli erano state mosse ed ai presupposti, alla rilevanza e all’andamento del giudizio, sia la conformità della parcella presentata dal difensore alla tariffa professionale o ai compensi contemplati secondo i vigenti parametri”. Le Sezioni Unite avevano inoltre chiarito che il riferimento al limite di quanto “strettamente necessario”, contenuto in una precedente pronuncia di legittimità (cfr. Cass., Sez. lav., 23/01/2007, n. 1418), se inteso pedissequamente, “traduce male, e rischia di tradire, il concetto di contemperamento dell’esigenza di salvaguardia della prudenza nell’erogazione della spesa pubblica e di protezione del dipendente infondatamente accusato, che è però ben spiegata dai riferimenti, che si rinvengono già nella pronuncia suddetta e nei precedenti giurisprudenziali noti, ai principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione”.
In quest’ottica, la mera circostanza che nella disciplina del giudizio di responsabilità erariale la fase dell’istruttoria non richieda obbligatoriamente il patrocinio tecnico non può essere ritenuta aprioristicamente idonea ad escludere l’ammissibilità del rimborso delle relative spese, dovendosi valutare in concreto la capacità dell’interessato di difendersi personalmente e d’interloquire adeguatamente in ordine all’invito a dedurre, in relazione alle competenze tecnico-giuridiche di cui dispone, alla rilevanza degli interessi economici coinvolti e alla complessità delle questioni di fatto e di diritto da affrontare, nonché alla consistenza ed al contenuto della documentazione da esaminare e alla strategia processuale da seguire.
Avv. Carmine Lattarulo ©