Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 26 febbraio 2014 n. 9268. Per roulotte e “case mobili”, non per esigenze temporanee, serve adesso il permesso di costruire se adibite ad abitazioni, perchè sono considerate trasformazione durevole del territorio. Si trattava di case mobili poggiate su mattoni, cavalletti e ruote, collegate stabilmente e permanentemente alle reti di distribuzione idrica e del gas ed alla rete di collettamento fognario e sono state sequestrate con annesse reti infrastrutturali e stradine interne. La Corte di Cassazione ha ritenuto che le unità abitative configurano una lottizzazione materiale, posto che l’art. 3, comma 1, lett. e.5) del Dpr 380/01 qualifica come “nuove costruzioni” le strutture abitative mobili se idonee a trasformare in modo durevole il territorio. Ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo e ciò anche ove si tratti di strutture mobili allorché esse non abbiano carattere precario. Le roulotte e le case mobili rientrano tra i manufatti leggeri, prefabbricati, per la cui installazione è necessario il preventivo ottenimento del permesso di costruire se utilizzati come abitazioni, e non dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee. La tipologia dei manufatti non depone per la temporaneità della realizzazione, temporaneità che implica il montaggio e la rimozione del manufatto allorché le esigenze appunto temporanee, nella specie legate alla durata della stagione turistica, siano cessate.
Roulotte adibite ad abitazione, serve il permesso di costruire.
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