Cassazione Civile Sezione VI 30 gennaio 2015 n. 1778. La parte che sta in giudizio di persona non può richiedere che il rimborso delle spese vive sopportate. La stessa cosa non vale per la parte che è assitita da difensore la quale ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale, ciò perché solo nel secondo caso vi è esplicazione di difesa tecnica che costituisce parametro per la liquidazione di diritti ce onorari. Il principio è stato ribadito sebbene emesso non recentemente (Cass. 12680/2004) laddove la Suprema Corte aveva avuto modo di affermare che, mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti, appunto, l’intenzione di operare come difensore di sè medesimo ex art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale (cfr altresì 691/1994). Pertanto, non può competere alla pubblica amministrazione vincitrice in appello, che si sia difesa solo mediante funzionario, una liquidazione delle spese processuali maggiore delle spese vive sostenute.
Avv. Carmine Lattarulo