Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 4 novembre 2013 n. 44422. Nessuna attenuante per chi spara con un fucile ad aria compressa dal proprio giardino ai gatti che vivono nella proprietà confinante uccidendone uno. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 44422/2013, respingendo il ricorso di un uomo di 50 anni residente a Milano condannato a pagare 7mila euro a titolo di ammenda. Cadute le tesi difensive della occasionalità della condotta e dell’errore (l’imputato aveva sostenuto di mirare ad un bersaglio nel proprio giardino), il tribunale ha ritenuto sussistente il nesso di causalità e l’aggravante derivante dalla “non necessità della condotta”, e ciò “anche volendosi porre nell’ottica di una reazione dell’imputato a situazione di fastidio”. Il tribunale ha, dunque, complessivamente ricostruito il fatto “nella prospettiva di una ripetizione di condotte aggressive che hanno in ultimo condotto alla morte di un animale”. E anche se “la pluralità di episodi” non è stata contestata in modo specifico, per via della “impossibilità di fissare le date delle condotte anteriori”, ciò non impedisce di “escluderne la occasionalità” e fissare nel 1° giugno 2008 la data di “accertamento” del reato così come contestato. Nessuna attenuante poi è stata accordata “a fronte della pluralità delle condotte e dell’uso di arma, circostanze valutate negativamente”. Mentre l’applicazione della sola pena pecuniaria è derivata dal fatto che un solo animale risulta vittima del reato, così effettuando “un complessivo bilanciamento degli elementi ritenuti rilevanti. Non ritenendo di scendere sotto la pena minima edittale”.
Settemila euro di ammenda per chi spara al gatto del vicino.
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