Qualora un sinistro stradale si verifichi in area pubblica, tuutavia chiusa al traffico, vi è carenza di copertura assicurativa? La Suprema Corte esclude categoricamente tale ipotesi, affermando il pieno diritto del danneggiato a convocare in giudizio l’assicuratore ed il responsabile ad essere manlevato da questa. Infatti, “in caso di sinistro stradale avvenuto su via pubblica (nella specie, comunale), l’esistenza di un divieto di transito sulla stessa non ne elimina il carattere di strada pubblica, con la conseguenza che dei danni prodotti dalla circolazione di un veicolo, per quanto vietata, rispondono il conducente ed il proprietario ai sensi dell’art. 2054, comma 3, c.c., nonché l’assicuratore, ove si tratti di un veicolo a motore soggetto al regime di assicurazione obbligatoria, giusta il disposto della l. 24 dicembre 1969 n. 990” (Cass. Civ. Sez. III 29 ottobre 2001 n. 13393).
Avv. Carmine Lattarulo