Cassazione Civile Sez. II 10 dicembre 2021 n. 39384: sono intrinsecamente diverse dalle spese processuali e vanno valutate (e quindi risarcite) “ex ante”, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio.
La questione.
Le spese legali (ovvero stragiudiziali) vanno liquidate autonomamente o posso essere confuse con quelle processuali?
La decisione.
Il principio è contenuto in limine alla sentenza, in modo tanto conciso, quanto chiaro, per inserirsi nella vexata quaestio della risarcibilità delle spese stragiudiziali. Il Supremo Collegio aveva già affiancato al principio della conversione delle spese legali in quelle (della fase studio) delle spese giudiziali, l’opposto assioma della conversione delle spese giudiziali (per esempio dell’ATP) nelle spese legali (Cassazione Civile Sez. III 3 settembre 2019 n. 21975). Nella questione della liquidazione di questa fase come spese vive, ovvero giudiziali (ex multis: Cass. Civ. Sez. II 7 ottobre 2020 n. 21565; Cass. Civ. Sez. III 2 febbraio 2006 n. 2275), le Sezioni Unite avevano già affermato che (nella circolazione stradale, come anche nelle procedure concorsuali: Cassazione Civile Sez. I 2 marzo 2021 n. 5672), le spese stragiudiziali sono danno emergente, non spese giudiziali: “non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all’art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell’altra parte” (Cass. Civ. Sez. Unite 10 luglio 2017 n. 16990; Cass. Civ. Sez. VI 2 febbraio 2018 n. 2644; Cassazione Civile Sez. III 2 luglio 2019 n. 17685 ).
Questo era lo schema dettato dalla Suprema Corte: “le spese sostenute per l’attività stragiudiziale in materia di infortunistica stradale possono ingenerare una qualche confusione in quanto, ove tale attività non riesca ad impedire l’instaurazione del giudizio, i relativi esborsi finiranno con ogni probabilità per confluire nella più ampia voce delle spese legali (giudiziali) […] la confusione rischia di aumentare in quanto la giurisprudenza, pur facendo riferimento alla figura del danno emergente, finisce per agganciare il relativo rimborso alla voce delle spese legali” (Cass. Civ. Sez. VI 13 marzo 2017 n. 6422; Cassazione Civile Sez. III 2 luglio 2019 n. 17685).
Al fine di impedire questo stato confusionale, il Collegio già indicava, quanto ribadito nella sentenza in commento: “tanto premesso, ritiene questa Corte di dover ribadire, in continuità con la citata sentenza n. 997 del 2010, che il danno del quale è stato chiesto il risarcimento ha natura di danno emergente […] l’attività stragiudiziale, anche se svolta da un legale, è comunque un qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese legali vere e proprie” (Cassazione Civile Sez. VI 10 dicembre 2021 n. 39384; Cassazione Civile Sez. III 4 novembre 2020 n. 24481; Cassazione Civile Sez. II 7 ottobre 2020 n. 21565; Cass. Civ. Sez. III 2 luglio 2019 n. 17685; Cass. Civ. Sez. VI 13 marzo 2017 n. 6422).
E’ quindi necessaria un’attività di valutazione: “l’utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata “ex ante”, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio” (Cassazione Civile Sez. VI 10 dicembre 2021 n. 39384; Cassazione Civile Sez. III 2 luglio 2019 n. 17685; Cass. Civ. Sez. III 21 settembre 2017 n. 21941; sul concetto di più rapida tutela, si veda altresì Cass. Civ. Sez. III 13 aprile 2017 n. 9548).
Deriva da quanto precede che, all’esito di questa valutazione “ex ante”, se il giudice del merito converrà che quella stessa lite poteva essere definita, con l’attività e le prove offerte nel processo, già nella fase amichevole, non v’è ragione per escludere tali spese legali, che appartengono a quella fase stragiudiziale e non hanno nulla a che vedere con quella giudiziale.
Infatti, la spesa di questa attività non può essere esclusa per il fatto che l’intervento dell’avvocato non abbia fatto recedere la controparte dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza 13 marzo 2017 n. 6422; principio già emesso con nota sentenza Cass. Civ. Sez. III 21 gennaio 2010 n. 997, ribadito in Cass. Civ. Sez. II 7 ottobre 2020 n. 21565).
Avv. Carmine Lattarulo ©