Corte di cassazione 19 maggio 2014 n. 20531. Le vittime dello stalking non sono tenute a dimostrare con certificati medici la natura del disagio psichico e il perdurante e grave stato di stress provocati dal persecutore. Non si richiede, infatti, l’accertamento di uno «stato patologico» che rientrerebbe nel diverso reato di lesioni. E’ insostenibile la tesi secondo la quale il disagio psichico che occorrerebbe dimostrarsie per ritenere configurabile il delitto in esame, dovrebbe provenire mediante esami clinici che attestino tale disagio. Ai fini della integrazione del reato, non si richiede l’accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612-bis cod. pen. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 cod. pen.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica.
Carmine Lattarulo