Cassazione Civile Sezione III 25 settembre 2014 n. 20178. La sentenza parla di junk bond, ossia titoli spazzatura e si inserisce in un più vasto e complesso quadro generale di tutela dei risparmiatori, ossia quekllo della legge quadro d.lgs. 58/98, c.d. T.U.F., ossia norme che prevedono una ainversione dell’onere della prova a carico della banca inerente l’aver compiuto una lunga e complessa serie di attività informative al cliente sul concreto rischio d investimento,. Ebbene, al legislatore si affinaca sempre di più il giudice il quale, nel caso di specie, ha escluso che la sottoscrizione di una generica formula non esonera da responsabilità l’intermediario finanziario. Affinché la banca possa evitare il rimborso dei titoli spazzatura, deve aver fatto firmato un secondo ordine di acquisto scritto nel quale dà atto di essere stato avvisato sui rischi connessi all’operazione eseguita in contropartita diretta fuori dai mercati regolamentati (come nel caso delle obbligazioni della Repubblica argentina vendute al 10,25 per cento e poi rivelatesi poco più che carta straccia). E’ altresì irrilevante la doppia firma che usa richidersi per le clausole vessatorie, ossia I patti maggiormente gravosi per l’accettante, perchè la clausola «operazione non adeguata» sottoscritta dal risparmiatore serve soltanto a tutelare l’intermediario da future contestazioni ma non dimostra che l’investitore sia stato informato in modo adeguato sui pericoli connessi al negozio. Il regolamento Consob impone invece che la banca motivi le ragioni per le quali sconsiglia l’investimento e che proceda soltanto su richiesta ad hoc del cliente in presenza di determinati e precisi requisiti formali, al di là dell’avvenuta sottoscrizione del contratto-cornice. Inoltre, la Suprema Corte non riconosce valore confessorio alla dichiarazione del cliente secondo il quale l’operazione sia inadeguata rispetto al profilo, ritenendola mera formulazione di un giudizio e non affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo. Né si configura un concorso di colpa del cliente che non fornisce alla banca le informazioni necessarie a ricostruire il quadro della sua complessiva situazione finanziaria: proprio la reticenza del risparmiatore avrebbe dovuto indurre l’intermediario a una maggiore prudenza.
Avv. Carmine Lattarulo