Cassazione Civile Sez. III 25 giugno 2019 n. 16892: ad eccezione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il paziente può opporsi e la violazione del consenso costituisce danno ulteriore a quello (eventuale) di errata esecuzione.
Il fatto.
Tribunale e Corte di appello rigettavano la domanda proposta dai genitori di una minore per il risarcimento dei danni lamentati in conseguenza della nascita della predetta figlia affetta da ectromelia dell’arto superiore sinistro, per la mancata rilevazione della situazione di aplasia di cui era portatore il feto in sede di esami ecografici eseguiti. I genitori ricorrevano in Cassazione.
La decisione.
L’obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario senza il quale l’intervento del medico è – al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità- sicuramente illecito, anche quando è nell’interesse del paziente (v. Cass. 16/10/2007 n. 21748).
Ai sensi dell’art. 32, 2° co., Cost. (in base al quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge ), dell’art. 13 Cost. (che garantisce l’inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica ) e dell’art. 33 L. n. 833 del 1978 (che esclude la possibilità d’accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità ex art. 54 c.p.), esso è a carico del sanitario, il quale, una volta richiesto dal paziente dell’esecuzione di un determinato trattamento, decide in piena autonomia secondo la lex artis di accogliere la richiesta e di darvi corso.
Trattasi di obbligo che attiene all’informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente viene sottoposto, e in particolare al possibile verificarsi, in conseguenza dell’esecuzione del trattamento stesso (Cass. 13/4/2007 n. 8826; Cass. 30/7/2004 n. 14638), di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, al fine di porre quest’ultimo in condizione di consapevolmente consentire al trattamento sanitario prospettatogli (Cass. 14/3/2006 n. 5444). Il medico ha pertanto il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell’intervento, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili e delle implicazioni verificabili.
La Cassazione, riportandosi a precedenti pronunce, riafferma altro importante principio, e cioè che l’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell’intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente (Cass. 16/05/2013 n. 11950). Trattasi di due diritti distinti. Il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico (Corte Cost. 23/12/2008 n. 438), e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente (Cass. 6/6/2014 n. 12830 ), anche in ordine -come detto- alle conseguenti implicazioni verificabili, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (anche quest’ultima non potendo peraltro in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana: art. 32, 2° co., Cost. ). Il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute (art. 32, 1° co. Cost. e Cass. 6/6/2014 n. 12830). Ne consegue che la mancata acquisizione, da parte del sanitario, del consenso informato del paziente, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento medico, sicché in ragione della diversità dei diritti -rispettivamente, all’autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all’integrità psicofisica -, dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la errata esecuzione di quest’ultimo (Cass. 15/5/2018 n. 11749; Cass. 5/7/2017 n. 16503; Cass. 13/2/2015 n. 2854).
Avv. Carmine Lattarulo ©