Corte di Giustizia UE, sez. I, 26 settembre 2013 n° C-509/11. ”I viaggiatori hanno diritto al rimborso parziale del prezzo del biglietto del treno in caso di ritardo significativo, anche se questo e’ causato da forze maggiori”, come il maltempo o agitazioni sindacali. Lo ha stabilito oggi una sentenza della Corte di Giustizia Ue, secondo cui ”il trasportatore non puo’ invocare le norme del diritto internazionale che lo esonerano, in caso di forza maggiore, dal risarcimento del danno causato da un ritardo, per sottrarsi all’obbligo di rimborso”. Per i giudici di Lussemburgo, dunque, ”un’impresa ferroviaria non puo’ inserire nelle proprie condizioni generali di trasporto una clausola che la esoneri dall’obbligo d’indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo causato da forza maggiore”, perche’ cio’ non e’ previsto dalle ”regole uniformi, che rientrano nel diritto internazionale”. ”L’indennizzo previsto dal regolamento – spiega infatti la Corte – calcolato sulla base del prezzo del biglietto di trasporto, ha una finalita’ del tutto diversa, ossia quella di compensare il prezzo pagato dal passeggero come corrispettivo per un servizio che non e’ stato eseguito conformemente al contratto di trasporto”.