Cassazione Civile Sez. VI 6 marzo 2020 n. 6385: la registrazione al PRA ha efficacia dichiarativa e pubblicitaria, per dirimere controversie fra più parti che vantino diritti sullo stesso bene, giammai costitutiva.
Quaestio disputandi.
La proprietà di un veicolo può dimostrarsi attraverso la prova testimoniale?
La decisione.
Il contratto di compravendita di un bene mobile registrato non richiede la forma scritta a pena di nullità; infatti, la forma scritta è richiesta solo ai fini della registrazione e, pertanto, il trasferimento di proprietà può già avvenire verbalmente in un momento diverso rispetto a quello emergente dal contratto scritto.
La prova del trasferimento avvenuto già verbalmente in un momento precedente a quello risultante dal contratto scritto può essere rappresentata da una dichiarazione testimoniale. Per individuare l’effettivo proprietario di un veicolo, la registrazione al P.R.A. fornisce elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con ogni mezzo di prova — quindi, anche attraverso la prova testimoniale — dovendosi accertare la effettiva titolarità del diritto di proprietà sul veicolo secondo le regole civilistiche, riguardanti la circolazione dei beni mobili, tra cui l’articolo 1376 cod. civ., norma che disciplina il contratto con effetti reali in forza del mero consenso delle parti, e, dunque, in forma libera (cfr Cass. 20/04/2016, n. 7771; Cass. 11/04/2016, n. 8415).
E’ pacifico, infatti, che il contratto di compravendita di un’automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso di venditore ed acquirente validamente manifestato (art. 1376 cod. civ.).
L’eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al PRA, la quale non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento (efficacia costitutiva), ma un mezzo di pubblicità (efficacia dichiarativa), inteso a dirimere vari contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore.
Ovviamente, il potere selettivo sulla minore o maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni compete al giudice del merito, alla stregua del suo prudente apprezzamento di cui all’art. 116 cod. proc. civ. e, quindi, egli può valutare l’attendibilità della prova, la precisione, la completezza della dichiarazione, l’assenza di contraddizioni: costituisce infatti ius receptum che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo sia sufficiente perché il giudice si esprima nel senso della inattendibilità della prova testimoniale.
Avv. Carmine Lattarulo ©
Vendita del veicolo provabile con testimoni
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