Corte di Cassazione Sezione VI Civile – 3, ordinanza 1 aprile 2016 n. 6403: la garanzia non è valida solo per l’assoluto difetto di patente, ovvero per insussistenza delle condizioni di validità e di efficacia (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative): le limitazioni alla abilitazione alla guida costituiscono mere illiceità che non inficiano la garanzia assicurativa.
Il caso.
Una compagnia di assicurazioni convenne in giudizio il suo assicurato per sentirlo condannare, in accoglimento dell’azione di rivalsa, alla rifusione del risarcimento del danno causato da questi ai terzi trasportati per mancata operatività della garanzia assicurativa, poiché il conducente, portatore di protesi al braccio destro e titolare di patente speciale, guidava una vettura priva degli adattamenti previsti obbligatoriamente a carico del conducente dalla patente stessa. Il Tribunale accoglieva la domanda di rivalsa, ma la Corte di Appello la rigettava. L’impresa assicuratrice ricorreva in Cassazione.
La decisione.
Il Supremo Collegio indica che la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l’operatività della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell’assicuratore, se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada. Infatti, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l’assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative); ne deriva che, ove esista un’abilitazione alla guida, l’inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validità od efficacia del titolo abilitativo, ma integra un’ipotesi di mera illiceità alla guida.
Questo arresto incide ulteriormente nel solco della precedente giursiprudenza di legittimità che ha risolto analoghe fattispecie: sentenza del 25 maggio 2010, n. 12728 e soprattutto sentenza del 25 settembre 2014, n. 20190.
Una conferma della inassimilabilità della mutilazione o minorazione alla guida senza patente riviene dall’art. 125, comma 4, del codice della strada, che prevede per questo caso una sanzione amministrativa pecuniaria e neppure il ritiro della patente stessa. D’altronde l’abilitazione alla guida è una valutazione astratta di idoneità che attesta l’esistenza dei requisiti fisici e psichici, ma nulla ha a che vedere con il concreto comportamento del conducente.
Laddove permanesse un dubbio, la clausola predisposta dalla società di assicurazione dovrebbe essere interpretata contra stipulatorem (art. 1370 cod. civ.).
Avv. Carmine Lattarulo ®
Vettura normale guidata da conducente con patente speciale: l’assicurazione è valida.
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