Cassazione Civile Sezione III 10 giugno 2015 n. 12088. La cancellazione del volo dovuta ad uno sciopero nazionale dei controllori di volo non consente il risarcimento del danno morale. L’art. 9 del reg. CE n. 261/2004 prevede che il passeggero ha diritto a titolo gratuito a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, alla sistemazione in albergo, al trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione, nonché a due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. Il Regolamento ha dettagliato il comportamento esigibile dal vettore qualora si sia verificata una situazione di inadempimento o anche qualora per cause a lui non imputabili ( es. sciopero, calamità naturali) la sua esecuzione della prestazione sia stata dilazionata nel tempo. In tutte queste situazioni, cioè sia quando il vettore sia responsabile del volo cancellato o ritardato (in questo caso, l’obbligo di assistenza si aggiunge al diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7), sia quando non ne sia responsabile (come nel caso di specie, in cui l’annullamento del volo era dovuto ad uno sciopero nazionale ) in ragione del fatto che il passeggero si trova in una situazione di disagio che prescinde in ogni caso da ogni sua responsabilità, il passeggero ha diritto a pretendere un contenuto minimo di assistenza dal vettore aereo, che anche se per ragioni non a lui imputabili non può portare a termine il trasporto nei tempi promessi e previsti. L’obbligo di assistenza a terra in favore del passeggero, in caso di significativi ritardi o di cancellazione del volo, sussiste anche nel caso in cui il ritardo o la cancellazione siano dovuti ad eventi eccezionali non imputabili al vettore, diversamente dal diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria prevista dall’art 7 del regolamento. La validità di tale affermazione esce confermata dal recente arresto della Corte di Giustizia, che con sentenza del 31.1.2013 (resa nel procedimento C-12\ll relativo alla situazione di alterazione del trasporto aereo intemazionale causata dall’evento naturale del tutto eccezionale della eruzione del vulcano islandese) ha correttamente evidenziato come nel regolamento 261\2004 non vi è alcuna disposizione che riconosca, al di là delle «circostanze eccezionali» menzionate, una distinta categoria di eventi «particolarmente eccezionali», tali da liberare il vettore da tutti i suoi obblighi. La ricorrenza di «circostanze eccezionali», come uno sciopero nazionale è idonea unicamente ad esonerare il vettore dall’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria, non anche a liberarlo dall’obbligo di prestare assistenza ai passeggeri ai sensi dell’art. 9 del regolamento. Alla stregua del quadro normativo attuale, e degli attuali arresti interpretativi della Corte dì Giustizia, occorre partire dalla sentenza n. 83 del 13.10.2011 della Corte di Giustizia UE, III sezione, resa nel procedimento C-83\10, la quale esclude che la fonte dell’obbligo risarcitorio del danno non patrimoniale possa essere considerata in questo caso la stessa fonte sovranazionale (interpretata nel senso che, a fronte della violazione di quegli obblighi, attribuisca la dignità di danno risarcibile al disagio ed allo stress che il passeggero deve subire in conseguenza di tali inadempimenti contrattuali). Con questa sentenza, la Corte di Giustzia ha dichiarto che la nozione di «risarcimento supplementare», di cui all’art. 12 del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal o dal diritto nazionale, di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo. Per contro, il giudice nazionale non può utilizzare la nozione di «risarcimento supplementare» quale fondamento giuridico per condannare il vettore aereo a rimborsare ai passeggeri, il cui volo ha subito un ritardo oppure è stato cancellato, le spese che gli stessi hanno dovuto sostenere a causa dell’inadempimento da parte del citato vettore degli obblighi di sostegno e assistenza di cui agli artt 8 e 9 di tale regolamento. Dalle affermazioni contenute nella sentenza citata si ricava che il fondamento normativo per il risarcimento del danno non patrimoniale , derivante da violazione degli obblighi di assistenza a terra dei passeggeri non possa reperirsi direttamente nella fonte sovranazionale, ed in particolare né nell’art. 9, né nell’art. 12, ma debba farsi riferimento alla Convenzione di Montreal del 1999 se applicabile o comunque alle norme dell’ordinamento interno e ai limiti da questo fissati al risarcimento stesso. Quindi, la domanda del passeggero va incontro ai limiti interni alla risarcibilità del danno non patrimoniale, fissati da Cass. S.U. n. 26972 del 2008; di conseguenza essa deve escludersi, non essendo neppure ipotizzata né ipotizzabile una ipotesi di reato, non rientrando in una ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile espressamente prevista dalla legge (interna o sovranazionale) e non essendo riconducibile alla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.
Carmine Lattarulo